Art. 1.
(Limite a retribuzioni ed emolumenti
a carico del pubblico erario).

      1. Il trattamento economico onnicomprensivo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei parlamentari nazionali, dei consiglieri regionali, dei dipendenti e dirigenti pubblici, dei consulenti, dei membri di consigli di amministrazione e di collegi nonché dei titolari di qualsiasi incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione.
      2. Nessun atto comportante spesa ai sensi del comma 1 può ricevere attuazione se non è stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento.
      3. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'amministratore che ha disposto il pagamento, e il destinatario del medesimo, sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.